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Nuove modalità di Accesso civico ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97


DescrizioneArt. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97

L'accesso civico prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazioneha trenta giorni per fornire una risposta e deve pertanto, iniziare un'attività istruttoria.


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